Articolo 5. Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.
La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.