Articolo 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
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