Art. 464 c.p. Codice Penale

Articolo 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.


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