Art. 459 c.p. Codice Penale

Articolo 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale si intendono per “valori di bollo” la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.


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