Art. 453 c.p. Codice Penale

Articolo 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.


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