Articolo 446. Confisca obbligatoria. In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria (1).
(1) L’originario articolo era stato abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685. L’attuale articolo è stato inserito dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.