Art. 445 c.p. Codice Penale

Articolo 445. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.


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