Articolo 424. Danneggiamento seguito da incendio. Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
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