Art. 403 c.p. Codice Penale

Articolo 403. Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone. Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.


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