Articolo 400. Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perchè essa o non ha sfidato o non ha accettato la sua sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione.
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.