Art. 4 c.p. Codice Penale

Articolo 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati “cittadini italiani” i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è “territorio dello Stato” il territorio “della Repubblica”, quello delle colonie ed ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

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