Art. 399 c.p. Codice Penale

Articolo 399. Duellante estraneo al fatto. Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte del capoverso dell’articolo 396 sono aumentate.

Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.


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