Art. 397 c.p. Codice Penale

Articolo 397. Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l’omicidio e per la lesione personale. In luogo delle disposizioni dell’articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:

1) se le condizioni del combattimento sono state precedentemente stabilite dai padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;

2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, o sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se non sono armi di precisione o a più colpi;

3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;

4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l’autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.


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