Art. 396 c.p. Codice Penale

Articolo 396. Uso delle armi in duello. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all’avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.

Il duellante è punito:

1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all’avversario una lesione personale, grave o gravissima;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

Ai padrini o ai secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.

Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell’articolo precedente.


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