Articolo 386. Procurata evasione. Chiunque procura o agevola la evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte (1) o all’ergastolo.
La pena è aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.
La pena è diminuita:
1) se il colpevole è prossimo congiunto;
2) se il colpevole nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.
La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.