Art. 386 c.p. Codice Penale

Articolo 386. Procurata evasione. Chiunque procura o agevola la evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte (1) o all’ergastolo.

La pena è aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.

La pena è diminuita:

1) se il colpevole è prossimo congiunto;

2) se il colpevole nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.

La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


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