Art. 385 c.p. Codice Penale

Articolo 385. Evasione. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia contro le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonchè al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (1) .

Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (1) .

(1) Articolo così sostituito dalla L. 12 gennaio 1977, n. 1. Il penultimo comma è stato successivamente così sostituito dalla L. 12 agosto 1982, n. 532.


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