Articolo 379. Favoreggiamento reale. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione (1).
Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente (2) .
(1) Comma così modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.
(2) Comma così sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.