Articolo 377. Subornazione. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi (1) .
La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
(1)Comma così sostituito dall’Articolo 11, comma 6, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.