Art. 376 c.p. Codice Penale

Articolo 376. Ritrattazione. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (1).

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

(1)Comma così sostituito dall’Articolo 11, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.


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