Art. 374 bis c.p. Codice Penale

Articolo 374 bis. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (1).

(1)Articolo aggiunto dall’Articolo 11, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.


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