Art. 371 bis c.p. Codice Penale

Articolo 371 bis. False informazioni al pubblico ministero. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (1).

Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (2).

(1) Comma così modificato dall’Articolo 25, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Articolo aggiunto dall’Articolo 11, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Successivamente l’Articolo 25, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha aggiunto il presente comma.


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