Articolo 364. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.