Art. 357 c.p. Codice Penale

Articolo 357. Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall’Articolo 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.


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