Articolo 356. Frode nelle pubbliche forniture. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire due milioni.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.