Art. 354 c.p. Codice Penale

Articolo 354. Astensione dagli incanti. Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.


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