Art. 345 c.p. Codice Penale

Articolo 345. Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni. Chiunque, per disprezzo verso l’Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la multa fino a un milione di lire.


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