Art. 342 c.p. Codice Penale

Articolo 342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.


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