Articolo 342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.