Art. 325 c.p. Codice Penale

Articolo 325. Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio. Il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.


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