Articolo 323 bis. Circostanza attenuante. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Articolo 323 bis. Circostanza attenuante. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
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