Articolo 32 ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno nè superiore a tre anni.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.