Art. 32 bis c.p. Codice Penale

Articolo 32 bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


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