Articolo 316. Peculato mediante profitto dell’errore altrui. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.