Articolo 314. Peculato. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Attenzione: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Leggi online il testo degli art. di qualsiasi codice legale in Italia:

Articoli simili
Potrebbero interessare anche i seguenti testi correlati a "Articolo 314"
Articolo 2118
Articolo 95
Articolo 126
Articolo 866
Articolo 32 ter
Stampa
Invia
Facebook



Aggiungi ai Preferiti
Facebook
Twitter

