Art. 31 c.p. Codice Penale

Articolo 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione. Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell’Articolo 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.


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