Art. 303 c.p. Codice Penale

Articolo 303. Pubblica istigazione e apologia. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente.


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