Art. Codice Penale
Articolo 303. Pubblica istigazione e apologia. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente.
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