Articolo 295. Attentato contro i Capi di Stati esteri. Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con la morte (1) nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l’ergastolo.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.