Art. 290 bis c.p. Codice Penale

Articolo 290 bis. Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci. Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

Articolo aggiunto dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.


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