Art. 286 c.p. Codice Penale

Articolo 286. Guerra civile. Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l’ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


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