Art. 284 c.p. Codice Penale

Articolo 284. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con la morte (1).

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte (1).

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


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