Articolo 283. Attentato contro la costituzione dello Stato. Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.