Articolo 273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.