Art. 270 bis c.p. Codice Penale

Articolo 270 bis. Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.


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