Articolo 270 bis. Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.