Art. 267 c.p. Codice Penale

Articolo 267. Disfattismo economico. Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

La reclusione non è inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.


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