Art. 258 c.p. Codice Penale

Articolo 258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


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