Articolo 243. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo Stato italiano. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinchè uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.