Articolo 241. Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato è punito con la morte (1).
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l’unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.