Articolo 237. Cauzione di buona condotta. La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire quattro milioni.
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.