Art. 205 c.p. Codice Penale

Articolo 205. Provvedimento del giudice. Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1) nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena;

2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza (1);

3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente cpv. n. 2, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura.


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