Art. 189 c.p. Codice Penale

Articolo 189. Ipoteca legale; sequestro. Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell’imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;

5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L’ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l’ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato.

Gli effetti dell’ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l’imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.


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