Articolo 167. Estinzione del reato. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).
(1)Comma così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.